Si, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni, pertanto per le cessioni di beni questo obbligo è soddisfatto indicando i riferimenti dei documenti di trasporto, senza necessità di allegarli. La fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT (documento di trasporto) o del documento idoneo. I DDT possono essere conservati in maniera cartacea.