Gli art. 21 e 21 bis del DPR 633 del 1972 e successive integrazioni e modificazioni, chiarisce quali devono essere le informazioni obbligatorie da riportare nella fattura elettronica, in quanto rilevanti ai fini fiscali. In particolare le informazioni riguardano:
- data di emissione;
- numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- annotazione che la stessa e’ emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero da un terzo.
- numero di partita IVA del cedente/prestatore;
- numero di partita IVA del cessionario/committente, oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.