Dopo una lunga attesa, finalmente il Superbonus è legge, con il voto di fiducia del Senato sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Adesso occorre solo attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le successive norme attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).
Questi ultimi provvedimenti avranno lo scopo di definire le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, i tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basare le asseverazioni e le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea.
Dopo il Decreto Rilanco, D.L. 34/2020, una lunga attesa, ma ora iniziano a delinearsi le regole applicative per beneficiare del superbonus al 110%, i documenti da presentare, le asseverazioni da acquisire, i dati da trasmettere all’Enea.
Gli interventi di riqualificazione energetica e gli interventi di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da Iacp comunque denominati). La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il nuove decreto amplia non solo il periodo della detrazione fiscale ma anche i soggetti che possono usufruire del superbonus, includendo:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- i condomìni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- le organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case, sia case singole, sia villette a schiera e sia unità immobiliari in condominio. Inoltre, lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari.
Con le nuove detrazioni al 110%, gli interventi di riqualificazione energetica e gli interventi per la messa in sicurezza antisismica degli edifici e dei condomini hanno l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e soprattutto contribuire al rilancio del settore edile.
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