Dopo una lunga attesa, finalmente il Superbonus è legge, con il voto di fiducia del Senato sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Adesso occorre solo attendere  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le successive norme attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

Questi ultimi provvedimenti avranno lo scopo di definire le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, i tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basare le asseverazioni e le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea.

Dopo il Decreto Rilanco, D.L. 34/2020, una lunga attesa, ma ora iniziano a delinearsi le regole applicative per beneficiare del superbonus al 110%, i documenti da presentare, le asseverazioni da acquisire, i dati da trasmettere all’Enea.

Gli interventi di riqualificazione energetica e gli interventi di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da Iacp comunque denominati). La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Il nuove decreto amplia non solo il periodo della detrazione fiscale ma anche i soggetti che possono usufruire del superbonus, includendo:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • le organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case, sia case singole, sia villette a schiera e sia unità immobiliari in condominio. Inoltre, lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari.

Con le nuove detrazioni al 110%, gli interventi di riqualificazione energetica e gli interventi per la messa in sicurezza antisismica degli edifici e dei condomini hanno l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e soprattutto contribuire al rilancio del settore edile.

Sei un professionista? Sei un’impresa? Hai tutti gli strumenti che ti servono per beneficiare delle detrazioni fiscali?

Scopri la soluzione per il calcolo della prestazione Energetica: TermiPlan