Il 28 maggio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.67 del 23 maggio 2024, entrata in vigore il giorno successivo. Questa legge converte il Decreto Legge 39/2024, introducendo importanti modifiche e misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, principalmente riguardanti il Superbonus. Ecco un’analisi dettagliata delle principali novità introdotte.
Fine delle Opzioni Alternative alla Detrazione Diretta
A partire dal 30 marzo 2024, non è più possibile utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per i nuovi interventi, anche se la CILA è stata presentata entro il 16 febbraio 2023, come previsto dal Decreto Legge n. 11/2023. Un’eccezione è prevista per gli interventi nel cratere sismico, per i quali è stato stanziato un limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui 70 milioni destinati agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Fondi Previsti per Interventi Specifici
Sono stati istituiti due fondi:
- 35 milioni di euro per il 2025 destinati agli interventi nel cratere sismico.
- 100 milioni di euro per il 2025 per gli interventi avviati dagli enti del terzo settore (ONLUS, APS e ADV).
Comunicazioni Obbligatorie e Sanzioni
La legge introduce l’obbligo di comunicazione ad ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche per alcuni contribuenti che utilizzano il Superbonus per interventi di efficientamento energetico o antisismici. Alla conclusione dei lavori, è necessario trasmettere una serie di dati specifici. Il mancato invio comporta una sanzione amministrativa di 10.000 euro o, per certi interventi, la decadenza dall’agevolazione.
Sospensione e Limitazione della Compensazione dei Crediti d’Imposta
Dal 1° gennaio 2025, banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione non potranno più utilizzare la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative con contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Nuove Modalità di Ripartizione delle Spese
Le spese sostenute dal periodo d’imposta 2024 che rientrano nel Superbonus, nel bonus barriere architettoniche al 75% e nel Sismabonus devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Questa disposizione non si applica agli acquirenti dei crediti edilizi. Inoltre, per i crediti d’imposta delle banche e altri intermediari finanziari, le rate annuali utilizzabili a partire dal 2025 saranno ripartite in 6 rate annuali di pari importo.
Stop alla Cessione del Credito Residuo
Con l’entrata in vigore della Legge 67/2024, non è più consentito cedere il credito residuo delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi edilizi.
Maggiore Vigilanza sui Bonus Edilizi
La legge aumenta l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi, coinvolgendo maggiormente i Comuni nelle operazioni di verifica.
Modifiche al Bonus Casa
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, il Bonus Casa sarà ridotto al 30%, eccetto per la sostituzione dei generatori di emergenza esistenti con quelli a gas di ultima generazione, per i quali l’aliquota rimane al 50%. Le aliquote e i limiti di spesa per il Bonus Casa saranno i seguenti:
- Fino al 31 dicembre 2024: aliquota 50% e limite di spesa 96.000 euro.
- Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027: aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro.
- Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033: aliquota 30% e limite di spesa 48.000 euro.
- Dal 1° gennaio 2034: aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro.