Direttiva europea e norme regionali per il monitoraggio del gas radon
La Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, tra cui il gas radon. Le principali fonti di inquinamento da radon all’interno degli ambienti confinati sono:
- il suolo
- i materiali da costruzione
- l’acqua
Il radon prodotto nel suolo è in grado di diffondersi fino ad arrivare in superficie. I materiali da costruzione rappresentano una fonte di radon indoor di secondaria importanza rispetto al suolo, tuttavia, in alcuni casi possono essere la causa principale. Alcune rocce come graniti e porfidi, spesso usati in edilizia e alcuni materiali da costruzione tipici italiani, come il tufo e la pozzolana, contengono infatti un alto tenore di uranio, progenitore del radon. La misurazione semestrale del gas radon, è entrata in vigore il 3 febbraio 2018, anche se numerose regioni italiane si erano già munite di un proprio ordinamento, altre lo hanno fatto successivamente.
Infatti la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna hanno avviato la mappatura del gas Radon già dai primi anni 2000, ponendo l’attenzione sui vantaggi del monitoraggio attivo che in breve tempo restituisce i livelli di concentrazione negli ambienti di lavoro.
Il Veneto ha emanato un proprio ordinamento nel 2002 che obbliga ad effettuare il monitoraggio del gas radon, abbassando a 200Bq/mc la soglia di sicurezza. La Puglia ha aggiornato la propria normativa sul radon nel 2016 ribadendo l’importanza del monitoraggio del radon per la salute dei lavoratori. E non da ultima, la Campania l’8 luglio 2018 ha emanato la propria norma per il monitoraggio attivo e passivo del gas radon negli ambienti di lavoro.
Chi può misurare il livello di concentrazione del gas radon?
La direttiva europea e le attuali norme regionali ribadiscono l’obbligo degli esercenti delle attività commerciali, nonché di qualunque attività aperta al pubblico di avviare le misurazioni del gas radon. Si ricorda che l’analisi della sicurezza e della qualità degli ambienti di lavoro rientra tra gli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La normativa non rimanda tali misurazioni a tecnici qualificati, pertanto gli esercenti possono rivolgersi al proprio tecnico di fiducia per avviare il monitoraggio attivo del radon.
Per il monitoraggio passivo del radon occorre rivolgersi ad organismi di misura idoneamente attrezzati sia pubblici che privati che attraverso i dosimetri passivi acquisiscono i dati relativi alla qualità dell’aria, i tempi di elaborazione sono di circa 6 mesi e il laboratorio deve essere in grado di elaborare i dati acquisiti.
Come fare il monitoraggio attivo?
Sanaradon è l’apparecchio professionale per il rilevamento e il monitoraggio attivo dei livelli di concentrazione del gas Radon. L’apparecchio è approvato e certificato dall’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti – ENEA. Tutti i dati rilevati da SanaRadon sono registrati e consultabili in ogni momento attraverso, grazie al software incluso, che restituisce il report dettagliato del campionamento effettuato direttamente sullo smartphone.