Con
il Regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010, la Regione Puglia disciplina la
certificazione energetica degli edifici; tale regolamento entrerà
in vigore il 12 aprile 2010 – attua la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia, nel rispetto del D. Lgs. 192/2005. Diventa quindi
obbligatorio per costruttori, proprietari e detentori degli immobili, dotare gli
edifici dell’attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto
certificatore. Gli edifici saranno così classificati secondo una scala
energetica, che contribuirà a determinare anche il valore dell’immobile.
Le
nuove regole si applicano a tutte le categorie
di edifici, nel caso di:
–
progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti
in essi installati;
–
opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti
volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e installazione
di nuovi impianti in edifici esistenti.
Sono
esclusi:
–
gli immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelli
che, secondo le norme urbanistiche, possono essere sottoposti al solo restauro e
risanamento conservativo;
–
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali;
–
i fabbricati isolati inferiori a 50 mq, box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi.
Ai
fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si
applicano le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (DM 26
giugno 2009) e il Dlgs 12/2005.
I
soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica sono i tecnici operanti sia in veste di dipendente di
enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società
di ingegneria), che di professionista libero o associato, iscritto ai relativi
ordini e collegi professionali, e abilitato alla progettazione di edifici ed
impianti. Qualora il tecnico non sia competente nei suddetti campi, deve operare
in collaborazione con altro tecnico accreditato in modo che il gruppo copra
tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Sono
accreditati come certificatori anche gli Enti pubblici e gli organismi di
diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia e gli energy
manager.
Occorre,
inoltre, avere un’esperienza almeno triennale in almeno due
delle seguenti attività:
–
progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
– progettazione di impianti di climatizzazione
invernale ed estiva;
– gestione
energetica di edifici ed impianti; certificazione e diagnosi
energetica.
In
alternativa, occorre frequentare specifici corsi di formazione
per certificatori energetici della durata minima di 80 ore, con superamento di
esame finale. I corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di
ricerca, Ordini o Collegi professionali, soggetti pubblici o privati,
autorizzati allo svolgimento dei corsi di formazione
professionale.
I
certificatori si iscriveranno nell’Elenco dei tecnici
accreditati, istituito presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il
lavoro e l’innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per
lo Sviluppo della Regione Puglia.
Gli
attestati di certificazione energetica degli edifici confluiranno nel
Catasto Regionale per le Certificazioni
Energetiche.