Sono previste differenti forme di sanzioni amministrative per chi non ottempera alle normative previste in materia di Certificazione Energetica. Nello specifico si applica il regime sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 192/05, Art.15., ovvero:

 

Comma 1: Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

 

Comma 2: Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 o un attestato di qualificazione energetica non veritieri, e’ punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

Comma 3: Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

Comma 4: Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e’ punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.

 

Comma 5: Il proprietario o il conduttore dell’unita’ immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne e. assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 

Comma 6: L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

Comma 7: Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

 

Comma 8: In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6,comma 3, il contratto e’ nullo. La nullità può essere fatta valere solo all’acquirente.

 

Comma 9: In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6,comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.