In questo focus affrontiamo l’argomento dei titoli edilizi con particolare attenzione alla CILA e alla SCIA.
Cos’è un titolo edilizio abilitativo?
Per titoli abilitativi si intendono quelle pratiche amministrative che, nel settore dell’edilizia, sono necessarie per l’esecuzione di qualunque tipo di intervento su qualunque tipo di edificio.
Con l’entrata in vigore del Dlgs 222/2016 restano solo 5 titoli abilitativi edilizi:
- Edilizia Libera (senza necessità di alcun titolo)
- CILA (Comunicazione Inizio Attività Asseverata)
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- Super SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire)
- PdC (Permesso di Costruire)
Cos’è la CILA e per quali interventi va prodotta?
In edilizia, CILA è l’acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asservata, e serve ad effettuare lavori che non sono classificabili come edilizia libera, ma che non sono nemmeno soggetti a SCIA O PDC. Questo titolo abilitativo deve essere trasmesso dal diretto interessato allo Sportello Unico per l’Edilizia e deve essere corredato dei relativi elaborati e dell’attestazione redatta da un tecnico abilitato. L’inizio dei lavori sarà subordinato alla protocollatura della pratica.
- I lavori possibili con la CILA sono, di norma, lavori di manutenzione “leggera” che non richiedono la redazione della SCIA, tra essi rientrano:
- Manutenzione straordinaria che non causa modifiche strutturali;
- Ristrutturazione leggera intacchi parti strutturali dell’immobile;
- Abbattimento barriere architettoniche che modifichino la forma dell’immobile;
- Lavori di ricerca sulle caratteristiche del terreno eseguite in zone interne al centro edificato;
- Movimenti di terra non legati ad attività agricole;
- Realizzazione di serre agricole con murature;
- Costruzione di pertinenze minori non qualificabili come nuova costruzione.
Cos’è la SCIA e per quali interventi va prodotta?
La definizione di SCIA è Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed è un titolo abilitativo che serve per gli interventi che riguardano le parti strutturali dell’edificio, nello specifico per le operazioni di:
- manutenzione straordinaria riguardante le parti strutturali dell’edificio;
- restauro e risanamento conservativo riguardante le parti strutturali dell’edificio.
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione, la SCIA serve per tutti quelli che:
- non portano ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
- non comportano modifiche al volume o al prospetto dell’edificio;
- non cambiano la destinazione d’uso dell’edificio;
- non comportano alterazioni della sagoma di immobili sottoposti al dlgs 42/2004.
- Inoltre, la SCIA può essere richiesta per le varianti a permessi di costruire che:
- non incidono su parametri urbanistici e volumetrie;
- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004);
- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Fatta eccezione per alcuni casi particolari, i lavori possono cominciare lo stesso giorno che avviene il deposito della pratica.
SCIA e altri titoli edilizi: proroga fino al 29 giugno 2022
I titoli edilizi in scadenza entro al 31 marzo prossimo sono validi fino al 29 giugno 2022: a determinarlo è il Decreto Legge 221/2021 che ha esteso lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 fino al 31 marzo 2022 prolungando, di conseguenza, la validità dei titoli edilizi. La proroga è automatica e generalizzata e riguarda questi titoli edilizi:
- permessi di costruire (validi, rilasciati o formatisi entro il 29 giugno 2022);
- SCIA super alternativa al permesso (o propria);
- SCIA (valida o presentata entro il 29 giugno 2022);
- autorizzazione unica (AU) per le fonti alternative di energia;
- titolo unico (SUAP);
- AIA (autorizzazione integrata ambientale);
- autorizzazione sismica;
- autorizzazioni, nulla osta su vari vincoli (paesaggistici, ambientali e culturali ex d.lgs. 42/2004 oppure idrogeologici, boschivi, demaniali, cimiteriali, ecc.)