Tra i contenuti delle bozze del Dl Semplificazioni circolate in questi giorni, come riporta Il Sole 24 Ore, spicca, relativamente al Superbonus 110%, la soppressione dell’articolo 119, comma 1, lettera C del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, dalle parole che prevedono le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari «siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno».

Questo prevedrebbe la possibilità di includere tra gli interventi trainanti al Superbonus 110% anche la sostituzione dell’impianto termico autonomo («per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti»). dei singoli appartamenti di condomini. Il cambio, quindi, è inserito nei trainanti anche non solo se effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, cioè sulle case a schiera, come le bi o le tri familiari orizzontali, ma anche su tutte le altre «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari», indipendentemente dal fatto che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. A patto che, come già recita la norma, si verifichi il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.


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Nella bozza trova spazio l’estensione della platea dei beneficiari. Il Superbonus, infatti, sarebbe “allargato” anche agli interventi effettuati sugli immobili con categoria catastale D/2, ovvero alberghi, hotel e altre strutture turistiche, da parte delle seguenti categorie di soggetti:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Tra le misure già adottate, in ambito Superbonus, ricordiamo il D.L. 59 (“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 maggio.

Il D.L. ha disposto la proroga del Superbonus per i condomini e gli edifici plurifamiliari, al 31/12/2022 senza più la necessità di arrivare a un SAL di almeno il 60% entro il 30/06/2022 (cosa che è rimasta invece per le persone fisiche) così come per gli immobili IACP ed enti similari ulteriori 6 mesi. In questo caso la scadenza della misura è stata spostata al 30/06/2023 (precedentemente 31/12/2022), con possibilità di ulteriore estensione al 31/12/2023 (precedentemente 30/06/2023) se alla data del 30/06/2023 è stato raggiunto un SAL di almeno il 60%.


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