La Legge di Stabilità 2017, Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (GU n. 297 del 21-12-2016), ha modificato le modalità di pagamento delle ritenute di acconto del condominio quale sostituto di imposta.
L’Art. 1 comma 36 della Legge di Stabilità 2017 ha di fatto aggiunto, al comma 2 dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 600, i seguenti:
2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.
Quindi, a decorrere dal 1 Gennaio 2017, il pagamento delle ritenute operate verrà assolto solo al raggiungimento della somma di Euro 500,00 o, nel caso in cui non si raggiunga tale importo, entro il 30 Giugno e il 20 Dicembre.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L’ammontare delle sanzioni, in caso di mancato pagamento telematico, vanno da 250,00 a 2.000,00 euro.
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