Questa misura rappresenta un passo significativo nel settore dell’edilizia e mira a garantire una maggiore trasparenza e qualità nella gestione dei fondi pubblici destinati ai progetti di costruzione.
L’attestazione SOA, acronimo di “Società Organismi di Attestazione”, è un certificato rilasciato da organismi accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano. Questo documento attesta la capacità tecnico-organizzativa delle imprese operanti nel settore delle opere pubbliche e private, e ne certifica la qualità e l’affidabilità.
Con l’entrata in vigore di questa nuova normativa, tutte le imprese che intendono beneficiare dei bonus edilizi con importi superiori a 516 mila euro dovranno essere in possesso dell’attestazione SOA. Ciò significa che le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto o ottenere finanziamenti pubblici per progetti di costruzione dovranno dimostrare di avere le competenze e le capacità necessarie per realizzare tali progetti in modo adeguato e conforme alle normative vigenti.
L’obbligo dell’attestazione SOA rappresenta un importante strumento di controllo e prevenzione della corruzione nel settore dell’edilizia. Garantendo che solo imprese qualificate e affidabili possano accedere ai finanziamenti pubblici, si riduce il rischio di frodi e abusi, migliorando così la gestione dei fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
Questa misura favorirà anche la concorrenza leale tra le imprese del settore, poiché l’attestazione SOA costituirà un requisito fondamentale per partecipare alle gare d’appalto. Ciò assicurerà che i progetti vengano affidati a imprese in grado di fornire lavori di qualità, rispettando i tempi e i costi stabiliti.
Per ottenere l’attestazione SOA, le imprese dovranno sottoporsi a un rigoroso processo di valutazione che prevede la verifica dei requisiti tecnico-professionali, organizzativi e finanziari. Solo le imprese che superano con successo questo processo riceveranno l’attestazione, che avrà una validità temporale determinata.
Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi per i quali si proceda con sconto in fattura o cessione del credito (art. 121), ossia:
- Superbonus 110%;
- ecobonus ordinario;
- bonus casa e sismabonus ordinario;
- bonus facciate;
- bonus fotovoltaico ordinario;
- bonus colonnine di ricarica ordinario;
- bonus barriere architettoniche 75%.
In caso di Superbonus (art. 119), l’obbligo vige sempre.
L’obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:
- lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (il 21 maggio 2022).