In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020).
La nuova definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e riporta:
“c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
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La Legge 90/2013, che aveva modificato l’Art. 2 comma 1 del D. Lgs. 192/2005, definiva l’impianto termico come:
«impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche’ gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita’ immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita’ immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»
Quindi si definisce un Impianto Termico, a prescindere dalla potenza e dal vettore utilizzato, quando all’interno di un’unità è presente un sistema di regolazione della temperatura (termostato o valvola) e tutti o alcuni dei seguenti sottosistemi:
– sistema di generazione (ad es. generatore di calore, pompa di calore, etc.);
– sistema di distribuzione (ad es. colonne montanti, distribuzione orizzontale, etc.);
– sistema di emissione (ad es. radiatori o termosifoni, pavimenti radianti, etc.).
La FAQ 3.14, facente parte della raccolta rilasciata dal MISE a Dicembre 2018, chiarisce come operare nei seguenti casi:
- resistenza elettrica da 4 kW per il riscaldamento, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?
- Una unità immobiliare riscaldata con una resistenza elettrica da 6 kW, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?
- Una unità immobiliare riscaldata con termo-convettori a gas singoli, che non superano in totale i 5kW, è da considerare priva di impianto?
- Una unità immobiliare con un boiler elettrico per la produzione di acs, a servizio della singola unità, è da considerare priva di impianto per la produzione di acs?
- Una unità immobiliare con una pompa di calore per la produzione di acs a servizio della singola unità, è da considerare priva di impianto per la produzione di acs?
In particolare, specifica che ai fini della redazione degli APE e per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, indipendentemente dalla definizione di impianto termico, tali impianti tecnici devo essere considerati e imputati, purché impianti fissi concorrenti ai servizi considerati nella prestazione energetica dell’edificio e di potenza sufficiente a garantire le temperature degli ambienti previste dalla legge. Si noti tuttavia che non tutti gli impianti tecnici sono soggetti agli obblighi relativi alle ispezioni e alla dotazione di libretto di impianto.