Il DPR n. 75 del 16 Aprile 2013 regolamenta i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
I tecnici devono essere prima di tutto iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ed abilitati alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, nel limite delle specifiche competenze conferite ad esso dall’attuale quadro normativo. Inoltre il Decreto elenca tutti i titoli di studio che danno accesso diretto alla qualifica di Certificatore Energetico e tutti i titoli che invece necessitano la frequenza di corsi abilitanti.
Di seguito sono elencate tutte le classi di laurea magistrale che abilitano in modo diretto:
- Architettura (LM-4);
- Ingegneria chimica (LM-22);
- Ingegneria civile (LM-23);
- Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
- Ingegneria della sicurezza (LM-26);
- Ingegneria elettrica (LM-28);
- Ingegneria energetica e nucleare (LM-30);
- Ingegneria gestionale (LM-31);
- Ingegneria meccanica (LM-33);
- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM-35);
- Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53);
- Scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
- Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73).
Di seguito sono elencate tutte le classi di laurea specialistica che abilitano in modo diretto:
- Architettura e ingegneria edile (4/S);
- Ingegneria chimica (27/S);
- Ingegneria civile (28/S);
- Ingegneria elettrica (31/S);
- Ingegneria energetica e nucleare (33/S);
- Ingegneria gestionale (34/S);
- Ingegneria meccanica (36/S);
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S);
- Scienza e ingegneria dei materiali (61/S);
- Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (74/S);
- Scienze e tecnologie agrarie (77/S).
In calce è possibile scaricare il DPR 75/2013 per la consultazione completa dei titoli.
Il Ddl Destinazione Italia (DL n. 145/2013) ha ampliato anche l’elenco delle Lauree e Diplomi che danno accesso diretto alla qualifica di Certificatore energetico, senza obbligo di frequenza di corsi abilitanti; inoltre ha aumentato da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione.
Si consiglia di rivolgersi sempre al proprio Ordine o Collegio professionale di appartenenza per maggiori chiarimenti sulla questione.