134 – Impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi del D. Lgs. 28/2011

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 n. 285, sono state variate le percentuali (da 50% a 60%, fino al 65% per edifici pubblici) di copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici dei nuovi edifici e di quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (stabilite dal D. Lgs. 28/2011).

Nel suddetto decreto, al paragrafo 4 Allegato III, viene analizzato ed affrontato anche il caso in cui vi sia l’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di legge, in particolare viene stabilito che:

  1. L’impossibilita’ tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione e’ evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilita’ di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
  2. Nei casi di cui al punto 1, e’ fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.

In TermiPlan, in caso di “impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi del D. Lgs 28/2011” basta spuntare la relativa opzione – presente nel pannello Dati Generali – per eseguire in automatico il calcolo specifico per questi casi.