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Con l’approvazione del PNRR 2 è stato esteso l’obbligo di Fatturazione Elettronica anche per i professionisti in Regime Forfettario con ricavi superiori a 25mila euro: l’obbligo è scattato lo scorso 1° luglio.

Dal 1 luglio 2022 tutti i contribuenti in Regime Forfettario e con ricavi, in riferimento all’ anno precedente, superiori a 25mila euro sono soggetti all’obbligo di emissione di Fattura Elettronica. Il provvedimento, legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 30 aprile.

Nell’articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto Legge n.36/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il dispositivo per la ripresa post-pandemica, sono presenti i passaggi che interessano i professionisti che godono del regime fiscale agevolato noto come Forfettario: dalle tempistiche agli iter, fino alle sanzioni.

Fattura Elettronica Forfettari: cosa cambia

Il provvedimento varato dal Governo Italiano abolisce l’esenzione dalla Fattura Elettronica in precedenza vigente per i contribuenti in Regime Forfettario ed in Regime di Vantaggio.

Dal 1 luglio 2022 i professionisti in Regime Forfettario che, nell’anno precedente, hanno percepito compensi oltre la soglia dei 25mila euro sono obbligati a presentare la Fattura Elettronica. L’obbligo sarà esteso all’intera categoria di contribuenti, al di là del fatturato, dal 1 gennaio 2024. In merito alla Fatturazione Elettronica, quindi, i contribuenti forfettari dovranno seguire le regole di quelli appartenenti al regime ordinario.

La Fattura Elettronica è stata resa obbligatoria anche per le operazioni commerciali transfrontaliere. Resta il divieto, come da accordi tra Agenzia delle Entrate e Garante della Privacy, di emettere fatture elettroniche per servizi o prestazioni sanitarie.


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Fattura Elettronica Forfettari: le sanzioni previste

Al momento, per i contribuenti obbligati alla Fatturazione Elettronica dal luglio 2022, esiste una certa elasticità. Infatti, per il trimestre luglio-settembre 2022, non verranno applicate sanzioni qualora la Fattura Elettronica sia emessa entro un mese dal pagamento.

Le sanzioni attualmente previste per la violazione delle normative in merito alla Fatturazione Elettronica in ambito B2B sono le seguenti:

  • Errore senza conseguenze sul calcolo dell’IVA: da 250 a 2.000€
  • Mancata registrazione, registrazione tardiva o registrazione sbagliata della Fattura Elettronica: dal 90% al 180% dell’imposta per un minimo di 500€
  • Fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi per un minimo di 500€
  • Nessuna violazione è prevista per violazioni meramente formali

Le sanzioni possono essere ridotte grazie al ravvedimento operoso.

La Fattura Elettronica: che cos’è?

È una modalità di emissione di documenti fiscali richiamati nel Testo Unico dell’IVA.

Con la Legge 244/2007 è stato introdotto l’obbligo di Fatturazione Elettronica nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione: la trasmissione dei documenti è affidata al Sistema di Interscambio (SDI) coordinato da Agenzia delle Entrate e Sogei.

Tra il 2014 ed il 2015 la Fattura Elettronica è stata resa obbligatoria nei rapporti tra fornitori di beni e servizi con Ministeri, Agenzie ed Enti Nazionali e tutti gli Uffici Pubblici. Questi ultimi sono obbligati a non accettare fatture che non siano in formato elettronico.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di Fatturazione Elettronica, a partire dal 1 gennaio 2019, nel rapporto tra soggetti privati, anche non titolari di Partita IVA, attraverso il Sistema di Interscambio. L’unica eccezione, superata dal Decreto Legge 36/2022, riguardava i contribuenti che applicano il Regime di Vantaggio o il Regime Forfettario.

Dal 2019 la Fatturazione Elettronica è obbligatoria in tutti i rapporti commerciali, sia B2C che B2B.

Il documento deve essere prodotto in formato .XML, unico formato accettato dal Sistema di Interscambio. Le Fatture Elettroniche, così come quelle cartacee, devono essere obbligatoriamente conservate per almeno 10 anni dalla data della loro ultima registrazione.

Come si compila una Fattura Elettronica?

Per poter fatturare elettronicamente è necessario avere a disposizione un software capace di redigerla in .XML ed inviarla al Sistema di Interscambio.

Le informazioni da inserire sono, praticamente, le stesse che vengono indicate nelle fatture analogiche. Dal lato dell’Emittente vanno inseriti:

  • Dati (dell’Azienda o del Contribuente)
  • Numero di Partita IVA
  • Regime Fiscale
  • Cassa Previdenziale di riferimento

Dal lato ricevente vanno indicati:

  • Dati (dell’Azienda, del Contribuente o della Pubblica Amministrazione)
  • Numero di Partita IVA
  • Codice Univoco (di 6 cifre per i privati, di 7 per le Pubbliche Amministrazioni)
  • PEC (l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è alternativo al Codice Univoco)

Le Fatture Elettroniche, a differenza di quelle cartacee, vanno redatte da pc, smartphone o tablet e vanno inviate solo tramite SDI. Questo effettua tutti i controlli di validità e, in caso di buon esito, consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso la fattura, la data e l’ora di consegna del documento.

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Fatto! è il software, sviluppato da Analist Group, per la Fatturazione Elettronica. La Soluzione permette di redigere, in maniera semplificata ed in modo corretto, le Fatture Elettroniche supportando ogni tipo di Professionista. Anche coloro che sono alla loro prima Fattura Elettronica.

Il Software è facile da gestire e guida l’Utente durante tutti i passaggi necessari alla redazione del documento: dalla creazione del proprio profilo personale a quello di tutti i clienti (raccolti, poi, in Archivio).

Con Fatto! è possibile firmare digitalmente la Fattura Elettronica ed inviarla al destinatario prescelto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).