La prima rata è stata pagata. Forse a settembre occorrerà versare la prima rata sugli “immobili sospesi” a giugno ma ancora non è certo. Ma come calcolare l’imposta per i terreni agricoli? Consideriamo due casi.
1. Terreni Agricoli posseduti da imprenditori iscritti all’IAP.
Se i terreni agricoli sono posseduti da coltivatori diretti o da agricoltori professionali iscritti allo IAP, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110. Tali terreni sono soggetti all’imposta per il valore eccedente i 6.000 euro. In ogni caso beneficiano di riduzioni come segue:
– se il valore del terreno ricade tra 6.000 e 15.500 euro, la riduzione sarà del 70%;
– se il valore ricade tra i 15.500 e i 25.500 euro, la riduzione sarà del 50%;
– se il valore ricade tra i 25.500 e 32.000 euro, la riduzione sarà del 25%.
Se i terreni ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, l’imposta non è da versare. Infine è da considerare che tali terreni non sono considerati edificabili, se persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
2. Terreni Agricoli posseduti da imprenditori non iscritti allo IAP.
Per gli altri terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, il reddito dominicale è rivalutato del 25% e viene moltiplicato per 135.
Anche in questo caso, l’imposta non è da versare se il terreno è considerato montano o collinare.