Leggendo i giornali, sembrerebbe che l’IMU sia stata sospesa, beh, per qualche categoria di immobili in effetti lo è stata, ma state attenti, solo per alcune categorie di immobili. Le categorie per cui non sarà da versare il tributo sono le seguenti:
– A/2, abitazioni di tipo civile
– A/3, abitazioni di tipo economico
– A/4, abitazioni di tipo popolare
– A/5, abitazioni di tipo ultrapopolare
– A/6, abitazioni di tipo rurale
Il tributo rimane attivo quindi per gli immobili di pregio ma anche per le imprese, anzi per queste ultime, il tributo è aumentato rispetto al 2012.
Vediamo alcuni chiarimenti.
Le persone anziane o con disabilità non sono tenute a versare il contributo per l’acconto dell’IMU a meno che non abbiano affittato le abitazioni lasciate. Le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute anche al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art.4, comma 12-quinquies del D. L. n.16/12, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU. La sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.