Nuovo APE dal 1° ottobre 2015: altre novità
Il nuovo APE – Attestato di Prestazione Energetica APE entra in vigore dal 1 ottobre 2015, quando verranno pubblicati i decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63/2013.
Le nuove disposizioni riguardano:
- Nuovo Decreto Requisiti Minimi, che fornisce le indicazioni sull’edificio di riferimento e sugli edifici a energia quasi zero.
- Nuove Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, che forniscono il nuovo metodo per calcolare la classe energetica degli edifici e il nuovo aspetto grafico dell’APE.
- Decreto Relazione Tecnica di Progetto, che fornisce al tecnico le indicazioni per la redazione della relazione tecnica. Tale relazione contiene le prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici degli edifici e dei relativi sistemi impiantistici.
Il Decreto Requisiti Minimi
Il nuovo decreto requisiti minimi sostituirà l’attuale DPR 59/2009 definisce i requisiti minimi e le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Tra le novità del nuovo decreto citiamo:
- Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, con applicazione delle disposizioni delle norme UNI TS 11300 1-2-3-4 e UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione.
- Certificazione dei software commerciali per la certificazione energetica degli edifici.
- Indici di prestazione energetica.
- Edificio di riferimento, identico all’edificio da certificare tranne che per predeterminati parametri energetici ed impiantistici
- Edifici a energia quasi zero
- Diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Nuove Linee Guida per redigere l’APE
Le nuove linee guida sostituiranno le disposizioni del decreto del 26 giugno 2009. Lo scopo è quello di uniformare le modalità di classificazione energetica degli edifici a livello nazionale e il modello di attestato di prestazione energetica APE.
Ecco le principali novità:
- La classe energetica verrà calcolata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento.
- Le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita.
- Le raccomandazioni sugli interventi migliorativi.
- Aggiornati i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE.
- Sopralluogo obbligatorio.
- Istituzione di un archivio di costi medi per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (ENEA).
- Istituzione del catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.
Il sistema sanzionatorio fa riferimento all’articolo 15 del D.lgs. 192/2005:
- Sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto)
- Sanzioni a carico del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune)
- Sanzioni a carico del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, in affitto o messi in vendita).
Le attività di monitoraggio e controllo avranno lo scopo di verificare almeno il 2% degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, per evitare gli APE a basso costo verranno effettuati controlli a campione, a cura delle regioni.
Decreto Relazione Tecnica di progetto
Disposto il decreto sugli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Ecco i contenuti principali:
- Indicazioni ai progettisti come inserire elementi edili, termotecnici e illuminotecnici.
- Indicazioni su come eseguire calcoli e verifiche.
- Indicazioni su come redigere la relazione tecnica di progetto.
- Fornire tre schemi di relazione tecnica:
- Nuove costruzioni,
- Ristrutturazioni importanti,
- Interventi di riqualificazione energetica.