La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato i bonus fiscali in edilizia, Superbonus 110% ed Ordinari, confermando le precedenti disposizioni normative, introducendo delle novità e rafforzando la sua efficacia in merito ai controlli. La nuova Legge di Bilancio, in questo senso, ha mantenuto le misure anti frode stabilite dal Decreto Legge 157/2021, assorbendone le indicazioni in diversi commi, e allo stesso tempo abrogando tale decreto.

Con la Legge di Bilancio 2022, il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese continuano ad essere obbligatori per quanto riguarda le Pratiche 110% e lo diventano anche per gli altri bonus edilizi. I due documenti sono necessari se si usufruisce direttamente del credito (fatta esclusione per la Dichiarazione Precompilata) sia se si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ma allo stesso tempo, per incentivare il lavori, la normativa ha snellito alcune procedure del Decreto Legge n°157/2021 per gli interventi ricadenti in edilizia libera e per gli interventi edili sotto i 10.000 euro.


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Che cos’è il visto di conformità? E chi lo rilascia?

Il visto di conformità deve essere rilasciato ai sensi del D.Lgs. 241/1997, art, 35 da un:

  • Dottore commercialista
  • Consulente del lavoro
  • Perito
  • Ragioniere
  • Esperto tributario
  • CAF

L’attività del consulente consiste in una mera verifica delle asseverazioni, della documentazione e delle attestazioni: non deve eseguire nessun accertamento in ordine alla veridicità e congruità dei dati contenuti in tali atti. Tuttavia, nel caso in cui venga rilasciato il visto di conformità senza che ne ricorrano i presupposti o dichiarando conformi documenti che non lo sono, il consulente risponderà delle sanzioni previste dall’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 e a titolo di concorso per i reati addebitabili al beneficiario, tra cui la truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 

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L’Asseverazione della congruità delle spese: che cos’è e chi la rilascia

L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle Asseverazioni per il Superbonus, ovvero un professionista appartenente ad un ordine/collegio professionale, regolarmente iscritto all’Albo e munito di timbro.

Tale asseverazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 119 c. 13 bis del DL Rilancio, variato dal DL Antifrodi, ed attesta la congruità delle spese rispetto ai prezzari. In attesa di una specifico decreto che stabilisca, per ogni agevolazione fiscale, quale tariffario utilizzare si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto Requisiti Tecnici del Mise del 2020: prezzari DEI, Tariffari regionali e analisi prezzi.


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